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R.D. 28/04/1938 n. 1165Art. 136. I deliberati della commissione di vigilanza sono esenti da registrazione e da tasse di bollo. Per le copie di essi e per gli atti di esecuzione, le tasse di bollo e di registro sono prenotate a debito e recuperate con norme da stabilirsi dal ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici. Art. 137. Qualora un deliberato della commissione di vigilanza importi obbligo di eseguire determinati lavori e la parte soccombente non vi provveda entro il termine prescrittole, ne può essere disposta l'esecuzione di ufficio dal ministro per i lavori pubblici, a carico della cooperativa ovvero dei singoli soci. Le somme all'uopo occorrenti sono, a giudizio insindacabile del ministro, prelevate dai mutui concessi per la costruzione dei fabbricati o rimborsate ovvero recuperate a tenore degli articoli 68 e 69. Art. 138. Le norme di procedura per la risoluzione delle controversie deferite alla cognizione della commissione di vigilanza, saranno stabilite con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro per i lavori pubblici sentita la commissione predetta. TITOLO VIII Contratti di mutuo edilizio individuale, riscatti ed alienazioni CAPO UNICO Art. 139. Il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art. 229, la proprietà dell'alloggio, viene stipulato, previo nulla osta del ministero dei lavori pubblici ed in conformità delle risultanze del collaudo approvato, mediante atto pubblico in cui intervengono la cooperativa legalmente rappresentata, il socio e la cassa depositi e prestiti in persona del direttore generale o di un suo delegato, osservando le seguenti condizioni: a) che l'attribuzione del valore per ogni singolo alloggio corrisponda a quello risultante dal reparto della spesa approvato; b) che la ripartizione delle ipoteche della cassa per ciascun alloggio corrisponda al valore suddetto; c) che il socio assuma tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni di mutui già concessi alla cooperativa e si assoggetti a tutte le norme emanate e da emanarsi in materia di edilizia popolare od economica. La cooperativa assegna al socio un congruo termine per la stipulazione del contratto di mutuo, sotto pena di decadenza da ogni diritto, salvo ricorso alla commissione di vigilanza entro giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza, che la cooperativa dovrà fare al socio mediante lettera raccomandata. La cooperativa procederà a norma di legge alla assegnazione dell'alloggio resosi disponibile dopo che il provvedimento di decadenza sia divenuto definitivo salvo in ogni caso diritti e ragioni contro il socio inadempiente. Il ministero dei lavori pubblici d'accordo con la cassa depositi e prestiti, determinerà il miglior modo di utilizzazione di quegli alloggi che per qualsiasi motivo non abbiano potuto essere assegnati a norma di legge. Art. 140. La ripartizione delle ipoteche della cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 139, nei riguardi dei soci proprietari degli alloggi o dei loro aventi causa, avviene con lo stesso grado delle ipoteche da ripartirsi. Art. 141. I soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio versando un capitale pari al valore attuale delle annualità tuttora dovute calcolate al saggio complessivo d'interesse del mutuo vigente. La cassa depositi e prestiti, per i soci di cooperative da essa finanziate, può consentire che il riscatto come previsto dal precedente comma, avvenga, a tutti gli effetti, anche con pagamento frazionato nella misura e con le modalità da essa fissate, purchè la prima rata non sia minore di un terzo e restino fermi, per il debito residuo, le garanzie e gli interessi dovuti. Contestualmente al contratto di riscatto portante anticipata estinzione del debito ovvero con provvedimento posteriore, la cassa depositi e prestiti è tenuta a consentire la cancellazione della ipoteca gravante sull'immobile, fermo il disposto dell'art. 53, commi secondo e terzo. Art. 142. Qualora al finanziamento di cooperative ferroviarie abbiano provveduto in parte l'amministrazione delle ferrovie dello stato ed in parte enti diversi è consentito alla cooperativa od ai soci divenuti proprietari nonché ai loro aventi causa, di avvalersi della facoltà di riscatto di cui all'art. 141, limitatamente alla quota di debito contratto verso l'amministrazione. Art. 143. Il socio divenuto proprietario od i suoi aventi causa, ove abbiano totalmente o parzialmente versato il prezzo del riscatto, possono liberamente alienare l'alloggio sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 231, ferma restando, in ogni caso, la corresponsione all'ente mutuante del contributo continuativo concesso dallo stato. Il socio proprietario, quand'anche si sia avvalso della facoltà di riscatto non potrà ottenere per diritto proprio alcuna altra assegnazione di alloggio assistito da contributo ovvero da concorso dello stato, di comuni o di provincie. Art. 144. Il socio proprietario che abbia effettuato il riscatto dell'alloggio ed i suoi aventi causa sono tenuti agli obblighi di cui agli articoli 67, 68 e 69. Art. 145. Man mano che si effettuino i riscatti a norma dell'art. 141 la cassa depositi prestiti è autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio istituto e nei limiti delle disponibilità provenienti dai riscatti medesimi. Art. 146. Anche i soci di cooperative per costruzione di case popolari od economiche non mutuatarie della cassa depositi e prestiti nonché i loro aventi causa, possono effettuare il riscatto degli alloggi loro assegnati alle stesse condizioni e modalità stabilite per le cooperative mutuatarie della cassa predetta, ove concorra il consenso del ministero dei lavori pubblici e quello dell'ente mutuante. TITOLO IX Agevolazioni tributarie CAPO Agevolazioni in materia di tasse di bollo, registro, ipotecarie, d'imposta di ricchezza mobile e di altri tributi e diritti - norme particolari per le cooperative contributo erariale e per i comuni ed istituti fruenti del concorso dello stato. Art. 147. Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse di bollo e registro secondo le stesse norme co- muni stabilite per le altre società cooperative dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269, nonché dalla legge del bollo 30 dicembre 1923 n. 3268. Però la durata di tali privilegi si estende fino a dieci anni dalla costituzione della società e fino a quando il capitale effettivamente versato abbia raggiunto lire duecentomila. Esse inoltre godono riduzione al quarto: a) della spesa per le inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi legali; b) delle tasse d'iscrizione e trascrizione ipotecarie in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche; c) della tassa di registro sui contratti per lavori di costruzione e manutenzione di dette case nonché di quella sui relativi contratti di locazione; d) delle tasse pei contratti di assicurazione sulla vita degli acquirenti purchè ne venga fatta cessione a garanzia della casa; e) dei diritti erariali di abbonamento di cui all'art. 27 del testo unico 16 luglio 1905 n. 646, sugli istituti di credito fondiario, per tasse di qualunque specie dovute su mutui concessi dagli istituti suddetti sia originariamente sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari, per le case popolari od economiche; f) delle tasse di concessione governativa di cui ai titoli II, VIII e XIV della leg ge 30 dicembre 1923 n. 3279. Nulla è innovato alle norme vigenti per la tassa di negoziazione di cui alla legge 30 dicembre 1923 n. 3280. Ai contratti di mutuo suppletivo sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel primo comma del presente art.. Tutte le anzidette norme tributarie sono applicabili anche agli istituti autonomi per case popolari, i quali continueranno a fruire delle agevolazioni stabilite nel primo comma oltre il 31 dicembre 1935 e per un periodo di dieci anni a decorrere dall'1 gennaio 1936, anche se sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire duecentomila. Però le normali tasse da essi pagate dall'1 gennaio 1936 al 25 marzo 1938 non sono soggette a rimborso. Art. 148. Sono conservate tutte le riduzioni al quarto previsto dall'art. 147 (comma se- condo) nonché la riduzione al quarto della tassa di registro sui contratti di prestito, alle cooperative per case popolari od economiche ed agli istituti autonomi cui, posteriormente alla loro legale costituzione, sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti dall'art. 65 della legge di registro, che non sia però quello della mutualità. Peraltro la tassa di registro per l'acquisto delle aree è pagata in ragione normale, da ridursi poi alla misura di favore del quarto, quando sulle aree acquistate siano costruite le case nelle condizioni previste dalla legge. In tal caso sarà rimborsata l'eccedenza della tassa pagata. Il rimborso della detta eccedenza dovrà essere chiesto dalla cooperativa o dall'istituto nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa. Gli eventuali contratti di mutuo suppletivo sono però assoggettati a tassa fissa. Art. 149. le cooperative a contributo erariale, oltre le agevolazioni previste dall'art. 147 e dall'art. 154, godono delle altre seguenti: a) i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci nonché di riscatto, delle case costruite con contributo erariale, in qualunque tempo vengano stipulati, sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria. Per la voltura catastale è dovuta parimenti tassa fissa di lire 3 oltre il diritto spettante al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette. Ai conservatori delle ipoteche spettano gli emolumenti; b) le agevolazioni tributarie in tema di tasse di bollo, registro, ipotecarie, di voltura catastale, si applicano oltre che alle cooperative, alle loro sezioni autonome, per un ventennio dalla costituzione delle prime; ma per i contratti di mutuo edilizio individuale e per quelli di riscatto tali agevolazioni permangono anche dopo il ventennio e fino al termine dell'ammortamento; c) in sede di contratto di mutuo edilizio individuale è da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e trascrizioni. Art. 150. Gli atti con cui le cooperative acquistino case che non siano di nuova costruzione e gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime; sono soggetti alle tasse ordinarie. Resta inoltre fermo il disposto dell'art. 110 della vigente legge del registro. Nei casi previsti dall'art. 20 del presente testo unico compete all'amministrazione finanziaria la facoltà di ripetere le tasse normali relative agli atti registrati col privilegio della tassa fissa, ai sensi dell'art. 67 del- la legge del registro. Art. 151. I contratti di assegnazione, di mutuo edilizio individuale e di riscatto per alloggi di cooperative finanziate dalla cassa depositi e prestiti e dall'amministrazione delle ferrovie dello stato, sono ricevuti da un funzionario da esse amministrazioni all'uopo delegato ed in esenzione dai diritti di cui al r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3279, nelle concessioni governative. A rimborso delle spese e dei compensi per la ricezione e conservazione degli atti nonché per il rilascio di copie e note ipotecarie e per la esecuzione delle formalità di registro, ipotecarie e di voltura, è dovuta dagli interessati un diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da versare in tesoreria con l'imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata e da amministrare con le norme da stabilirsi mediante decreti del ministro per le finanze e del ministro per le comunicazioni. Parimenti gli istituti autonomi per case popolari od economiche possono stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti di costruzione, di assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita, di mutuo, di affitto, destinando a riceverli ed a conservarli un proprio funzionario, mediante ordinanza del capo dell'istituto. Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie, gli istituti predetti percepiscono speciali diritti di segreteria, secondo tabelle da approvarsi dal ministro pei lavori pubblici. I funzionari, di cui al primo e terzo comma del presente art., autorizzati alla stipulazione dei predetti contratti, sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 e 130 della legge del registro. Qualora le cooperative e gli istituti, per la stipulazione dei loro atti di assegnazione di appartamenti, di mutuo edilizio individuale nonché di riscatto, ricorressero all'opera di notai, gli onorari, diritti e compensi di qualsiasi natura dovuti al notaio sono ridotti ad un quarto.
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